Frontalieri italiani in Svizzera: dove si pagano le tasse nel 2026

Circa 90’000 persone partono ogni giorno dall’Italia per lavorare in Svizzera, la grande maggioranza in Ticino. Dal 2023 le regole fiscali dipendono da quando si è cominciato.

Il regime fiscale dei frontalieri italiani è cambiato con l’accordo firmato il 23 dicembre 2020 ed entrato in vigore il 17 luglio 2023. Chi lavorava già come frontaliere in Ticino, nei Grigioni o nel Vallese prima di quella data resta tassato soltanto in Svizzera, con l’imposta alla fonte ordinaria, e la Svizzera versa una parte del gettito ai comuni italiani di confine. Chi ha cominciato dopo è un nuovo frontaliere: la Svizzera trattiene al massimo l’ottanta per cento dell’imposta alla fonte ordinaria e l’Italia tassa il reddito con l’IRPEF, concedendo una franchigia di diecimila euro e computando l’imposta svizzera. In entrambi i casi bisogna abitare in un comune entro venti chilometri dal confine e lavorare in un comune svizzero di frontiera, rientrando di regola ogni giorno al domicilio. I contributi sociali, invece, si pagano sempre in Svizzera, dove si lavora.

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Vecchio e nuovo frontaliere in sintesi

Vecchio frontaliereNuovo frontaliere
ChiGià frontaliere tra il 31.12.2018 e il 17.7.2023Ha cominciato dopo il 17.7.2023
Imposta in SvizzeraImposta alla fonte ordinaria del CantoneAl massimo l’80 % dell’imposta alla fonte ordinaria
Imposta in ItaliaNessuna sullo stipendio svizzeroIRPEF con franchigia di 10’000 euro e credito per l’imposta svizzera
Dichiarazione in ItaliaSolo per gli altri redditiSì, per lo stipendio svizzero
DurataFinché si mantiene lo statutoRegime definitivo
CantoniTicino, Grigioni, ValleseTicino, Grigioni, Vallese

Le condizioni per essere frontaliere

Lo statuto fiscale di frontaliere non dipende solo dal permesso G. L’accordo richiede tre condizioni insieme. Bisogna risiedere in un comune italiano la cui area si trova, in tutto o in parte, entro venti chilometri dal confine; bisogna lavorare per un datore di lavoro con sede o stabilimento in un comune svizzero di frontiera dei Cantoni Ticino, Grigioni o Vallese; e bisogna rientrare di regola ogni giorno al proprio domicilio. Chi abita più lontano, ad esempio a Milano, o lavora a Zurigo, non è frontaliere ai sensi dell’accordo: paga l’imposta alla fonte ordinaria in Svizzera e dichiara il reddito in Italia secondo la convenzione contro le doppie imposizioni, con il credito d’imposta.

Il vecchio regime: tassati solo in Svizzera

Per chi era già frontaliere prima del 17 luglio 2023 nulla cambia rispetto al passato: il datore di lavoro trattiene l’imposta alla fonte con le tariffe ordinarie del Cantone (A, B, C, H) e quella è l’unica imposta sullo stipendio. In Italia lo stipendio svizzero non va dichiarato. Il Ticino gira poi ai comuni italiani di confine una parte di quanto incassato, i ristorni, che finanziano servizi locali. Lo statuto di vecchio frontaliere resta finché si continua a lavorare come frontaliere: un cambio di datore di lavoro non lo fa perdere, un trasferimento di domicilio fuori dalla fascia dei venti chilometri sì.

Per un vecchio frontaliere il calcolatore qui sopra dà quindi la trattenuta effettiva. Un esempio: con 6’000 CHF lordi al mese a Lugano, i contributi sociali svizzeri tolgono circa CHF 646 al mese, e l’imposta alla fonte si calcola sul lordo secondo il codice scelto.

Il nuovo regime: due fisci, un solo stipendio

Per chi ha cominciato dopo il 17 luglio 2023 lo stipendio è tassato due volte, ma senza doppia imposizione. La Svizzera trattiene al massimo l’80 % dell’imposta alla fonte ordinaria con tariffe dedicate, distinte da quelle dei residenti. L’Italia tassa poi lo stesso reddito con l’IRPEF e le addizionali, applicando due correttivi: una franchigia di 10’000 euro, cioè una parte del reddito esente, e il credito per l’imposta pagata in Svizzera, che viene sottratta dall’imposta italiana. In pratica si paga in totale circa quanto si pagherebbe in Italia sull’intero reddito, meno l’effetto della franchigia.

Ne derivano due conseguenze pratiche. La prima: il nuovo frontaliere deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia ogni anno, con la certificazione dell’imposta trattenuta in Svizzera. La seconda: il netto che si vede in busta paga in franchi non è il netto finale, perché in Italia c’è ancora un saldo da versare. Conviene accantonarlo ogni mese, per non trovarsi in difficoltà al momento del saldo IRPEF.

Telelavoro: due soglie diverse

Il telelavoro è il punto che crea più confusione, perché tocca due insiemi di regole con soglie diverse.

  • Fisco: l’accordo permette di lavorare da casa, in Italia, fino al 25 % del tempo di lavoro senza perdere lo statuto di frontaliere e senza spostare il luogo d’imposizione. Oltre questa soglia la parte svolta in Italia è tassata solo in Italia.
  • Assicurazioni sociali: l’Italia non ha aderito all’accordo quadro multilaterale del 2023 che, con la Francia, la Germania o l’Austria, porta il limite al 49.9 %. Per chi abita in Italia vale quindi la soglia ordinaria del 25 %: oltre, l’affiliazione all’AVS e alla cassa pensione può passare al sistema italiano.

Tenga un calendario dei giorni di telelavoro: in caso di verifica, l’onere della prova è suo.

Assicurazioni sociali e assicurazione malattia

I frontalieri sono assicurati dove lavorano. AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP vengono trattenute in Svizzera come per i residenti; il calcolatore dello stipendio netto ne mostra gli importi e la guida ai contributi sociali le aliquote. Per l’assicurazione malattia c’è un diritto d’opzione tra la LAMal svizzera e il Servizio sanitario nazionale italiano, da esercitare entro tre mesi dall’inizio del lavoro. In caso di disoccupazione completa, le prestazioni vengono pagate dallo Stato di residenza, cioè dall’Italia, secondo le sue regole.

Cosa cambia per chi abita in Ticino con il permesso B

Chi si trasferisce in Ticino con un permesso B non è più frontaliere: paga l’imposta alla fonte ordinaria del Ticino, con la tariffa del comune medio, e da 120’000 CHF di reddito annuo passa alla tassazione ordinaria, come spiegato nella guida l’imposta alla fonte spiegata. Con il permesso C, o sposando una persona svizzera, si esce del tutto dall’imposta alla fonte e si riceve una dichiarazione come tutti i residenti.

Domande frequenti

Chi è un «vecchio» frontaliere e chi un «nuovo»?

È vecchio frontaliere chi, tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, giorno dell’entrata in vigore del nuovo accordo, lavorava già come frontaliere in Ticino, nei Grigioni o nel Vallese. Resta tassato solo in Svizzera finché mantiene questo stato. È nuovo frontaliere chi ha iniziato dopo il 17 luglio 2023: paga l’imposta alla fonte in Svizzera in misura ridotta e dichiara il reddito anche in Italia.

Quanto paga in Svizzera un nuovo frontaliere?

Al massimo l’80 % dell’imposta alla fonte ordinaria del Cantone di lavoro. Il datore di lavoro applica tariffe speciali, distinte da quelle dei residenti. Il resto dell’imposizione spetta all’Italia, che tassa il reddito con l’IRPEF, concede una franchigia di 10’000 euro e computa l’imposta già pagata in Svizzera per evitare la doppia imposizione.

Il vecchio frontaliere deve dichiarare lo stipendio svizzero in Italia?

No, per il reddito da lavoro dipendente svolto in Svizzera il vecchio frontaliere è tassato soltanto in Svizzera con l’imposta alla fonte. In cambio la Svizzera versa ai comuni italiani di confine una parte del gettito, i cosiddetti ristorni. Restano da dichiarare in Italia gli altri redditi, ad esempio affitti o redditi da capitale, secondo le regole italiane ordinarie.

Quanto telelavoro può fare un frontaliere senza perdere lo statuto?

Sul piano fiscale, fino al 25 % del tempo di lavoro può essere svolto da casa, in Italia, senza perdere lo statuto di frontaliere né cambiare il luogo d’imposizione. Sul piano delle assicurazioni sociali la soglia è diversa: l’Italia non ha aderito all’accordo quadro europeo che porta il limite al 49.9 %, per cui oltre il 25 % di attività in Italia l’affiliazione può passare al sistema italiano.

Il frontaliere paga l’AVS e la cassa pensione in Svizzera?

Sì, integralmente: AVS, AI, IPG, assicurazione contro la disoccupazione, LPP e assicurazione infortuni vengono trattenute in Svizzera come per un residente, perché i contributi seguono il luogo di lavoro. Per la malattia esiste un diritto d’opzione: si può scegliere l’assicurazione svizzera LAMal oppure il Servizio sanitario nazionale italiano, entro tre mesi dall’inizio del lavoro.

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Fonti

Redatto da

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